Art. 3.
(Consorzio per l'attuazione del programma).

      1. Le funzioni ed i compiti per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica di cui all'articolo 1 sono svolte dal consorzio per l'attuazione del programma di cui all'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.
      2. II consorzio di cui al comma 1 valuta la fattibilità tecnico-logistica dei programmi esecutivi annuali di cui all'articolo 2, con riferimento al fabbisogno umano e finanziario finalizzato all'attuazione.